Superbonus 110%: su quali immobili, per quali interventi e perché si rinuncia alle detrazioni fiscali del 110%?
Superbonus 110%: quanti italiani pensano di utilizzarlo? per quali interventi? perché c'è chi rinuncia alle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio?
Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati
L'art. 119 del Decreto Rilancio definisce alcuni interventi che accedono direttamente al superbonus 110%, i cosiddetti interventi trainanti, e altri che possono accedere al superbonus sono se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, i cosiddetti interventi trainati.
Entrando nel dettaglio, rientrano tra gli interventi trainanti:
- l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- gli interventi di relativi all'adozione di misure antisismiche.
Mentre, gli interventi trainati sono quelli di:
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Il requisito del doppio salto di due classi energetiche dell'edificio può essere raggiunto effettuando congiuntamente uno o più interventi trainanti insieme ad uno o più interventi trainati.
Una volta effettuato uno o più interventi che consentono il doppio salto di classe energetica è possibile portare in detrazione al 110% anche l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nel caso sia realizzato un intervento trainante di miglioramento sismico, la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. In questo caso la maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
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