UNA NOTA SU TESSERA DI RICONOSCIMENTO E LAVORO IRREGOLARE

L’Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salut...

25/09/2007
L’Inail con una nota prot. 7156, recante “Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e art. 6 Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”, datata 12 settembre ed indirizzata a tutte le strutture centrali e territoriali fornisce alcune istruzioni relative ai due articoli 5 e 6 della citata legge n. 123/2007.
Ricordiamo che l’articolo 5 della citata legge dispone che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora:
  • riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
  • ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In particolare, nella nota viene precisato che il potere discrezionale di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art. 5, limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è esteso a tutto il personale ispettivo delle ASL evidenziando, anche, che il provvedimento sospensivo, analogamente a quanto già previsto nel settore dell’edilizia, può essere adottato dagli ispettori del lavoro su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’Inail.

Con l’articolo 6 della legge n. 123/2007, è stato previsto che, a decorrere dall’1 settembre 2007, tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, compresi i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nell’ambito di un appalto o subappalto, sono tenuti all’obbligo della tessera di riconoscimento o, in alternativa per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, all’obbligo di annotazione su apposito registro vidimato.
La norma ripropone quanto già previsto, per i lavoratori occupati nei cantieri edili, a decorrere dall’1 ottobre 2007, dall’articolo 36-bis della legge n. 248/2006.

Eventuali violazioni comportano:
  • per il datore di lavoro, una sanzione minima di Euro 100 sino a quella massima di Euro 500 per ciascun lavoratore;
  • per il lavoratore sprovvisto del tesserino di riconoscimento applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 300 Euro.
L’Inail conferma, per ultimo, che non è ammessa, ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 124/2004, la diffida obbligatoria nei confronti delle suddette sanzioni.

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati