Veicoli ultraventennali: Bollo a metà anche senza annotazione tempestiva
L’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1048, legge 145/2018) ha previsto, dal 1° gennaio 2019, la riduzione del 50% del “bollo auto” per i veicoli di ...
L’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1048, legge 145/2018) ha
previsto, dal 1° gennaio 2019, la riduzione del 50% del “bollo
auto” per i veicoli di interesse storico e collezionistico di
anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni. Il Dipartimento delle
finanze con la risoluzione n. 1 di venerdì 14 giugno fornisce
chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi
dell’agevolazione, in particolare, sulle indispensabili condizioni
per accedervi. Condizioni che devono sussistere
contestualmente.
Dalla lettura della norma, che è intervenuta sull’articolo 63 della legge n. 342/2000 “Tasse
automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, i
requisiti per ottenere lo sconto sono tre:
- l’anzianità di immatricolazione, che deve essere compresa tra i 20 e i 29 anni
- il certificato di rilevanza storica (Dm 17 dicembre 2009)
- l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità (da chiedere al competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile).
Analizziamoli. Ebbene, per quanto riguarda l’anzianità, la
stessa corrisponde alla data di prima immatricolazione, che sia
avvenuta in Italia o in un altro Stato, e su questo nessun
dubbio.
Il ragionamento fila liscio anche sul certificato di rilevanza
storica, che attesta la data di costruzione, la marca, il modello e
altre notizie utili su passato e presente del veicolo e deve essere
iscritto e rilasciato da uno dei registri individuati dall’articolo 60, comma 4, Dlgs 285/1992 (per gli
autoveicoli: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia,
Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo; per i motoveicoli lo Storico
Fmi).
L’ulteriore condizione richiesta, cioè dell’annotazione relativa al
riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione del veicolo
è, in sostanza, quella che ha richiesto una precisazione, anche
perché si tratta di un adempimento mai chiesto prima e deve
sussistere al momento dell’ultimo termine utile per il pagamento
della tassa automobilistica. Per tale motivo, molti contribuenti,
lo scorso gennaio (ricordiamo che la norma istitutiva
dell’agevolazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019), alla
prima scadenza della tassa, non erano ancora in possesso di una
carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.
A questo proposito il Df sottolinea che, nella fase di prima
applicazione della disposizione agevolativa, l’azione dell’ente
impositore deve essere pro-contribuente: per permettere aglii
interessati il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria,
le Regioni dovranno riconoscere lo sconto anche a coloro che non
siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al
momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale
obbligo nel termine di 60 giorni (articolo 3, comma 2 dello Statuto
del contribuente).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risoluzione 14 giugno 2019, n. 1IL NOTIZIOMETRO