Abbattimento barriere architettoniche: ecco i bonus disponibili
Guida alle attuali regole che consentono l’utilizzo di tre distinti bonus edilizi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche
Barriere architettoniche: il bonus 75%
Resta, infine, il bonus 75% disciplinato dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, recentemente modificato dalla Legge n. 17/2024 di conversione del Decreto Legge n. 212/2023. Nella sua attuale versione, il citato art. 119-ter dispone:
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. Comma abrogato dal D.L. n. 212/2023.
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Per usufruire di questa agevolazione fiscale, gli interventi devono:
- essere realizzati su edifici esistenti;
- avere ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Anche per questo bonus, nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, è prevista l’approvazione tramite una maggioranza semplificata. In particolare, il comma 4-bis, art. 119-ter, del Decreto Rilancio consente l’approvazione degli interventi tramite deliberazione approvata dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Sconto in fattura e cessione del credito
Nonostante le disposizioni previste:
- dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38;
- dal Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17;
al bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è concesso per tutti i nuovi interventi avviati nel 2024, l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito):
- ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, con quest’ultimo requisito non applicabile se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
IL NOTIZIOMETRO