Dall’abitabilità all’agibilità: il Consiglio di Stato sull’evoluzione della disciplina
L'istituto dell’agibilità non è più volto soltanto a verificare la mera sussistenza di requisiti di natura igienico-sanitaria, ma mira ad assicurare il rispetto di una serie più ampia d’interessi pubblici
Quale uso senza agibilità? Limiti, responsabilità, implicazioni
Guardando all’evoluzione normativa, l’agibilità non si limita più quindi alla salubrità dei locali abitativi. Si tratta invece di uno strumento sistemico di verifica della conformità urbanistica, edilizia, strutturale, energetica e ambientale dell’immobile (e delle sue pertinenze), a garanzia dell’incolumità collettiva e della funzione sociale della proprietà.
Come si legge nella sentenza, “L’agibilità non è più un istituto solo funzionale alla residenza ma una condizione di liceità giuridica dell’uso stabile di qualunque immobile, a qualunque destinazione assegnato”.
L'appello del Comune è stato quindi accolto: nel caso in esame l’area esterna risultava ancora “formalmente e funzionalmente” un cantiere, e mancava qualunque titolo abilitativo all’uso, aggravato dal fatto che l’intero iter edilizio si era concluso senza presentazione di SCIA di agibilità né richiesta di certificazione finale.
La libertà religiosa, infatti, non può prevalere sulla necessità di agibilità, intesa come garanzia di sicurezza e legalità dell’uso pubblico dell’immobile.
Conclude quindi il Consiglio che senza agibilità non è lecito l’uso stabile di un immobile, a prescindere dalla sua destinazione (residenziale, commerciale, scolastica, religiosa).
In particolare:
- non rileva se si tratta di una sola area esterna;
- non rileva la mancanza di impatto igienico-sanitario;
- rileva invece l’assenza di una certificazione attestante la conformità dell’opera ai requisiti minimi di sicurezza e legalità.
L’agibilità, quindi, diventa una condizione essenziale e trasversale per l’uso “socialmente significativo” di un immobile, strettamente legata ai principi costituzionali di sicurezza, ambiente e funzione sociale della proprietà (artt. 9 e 42 Cost.).
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