Abusi edilizi, ante 42, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: “…grava esclusivamente sul privato interessato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio”
In tempi di Decreto Salva Casa (e delle conseguenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001) è sempre molto insidioso parlare di sentenze della giustizia amministrativa che riguardano il delicatissimo tema degli abusi edilizi. La nuova definizione di stato legittimo, le nuove tolleranze costruttive-esecutive oltre che le rinnovate possibilità di accedere alla sanatoria semplificata delle parziali difformità edilizie vanno, infatti, contestualizzate anche alla luce di una possibile richiesta di riesame dei provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione.
Abusi edilizi e data di realizzazione dell’intervento
Esistono, però, degli evergreen che valgono sia in vigenza delle nuove disposizioni previste dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che delle precedenti. Tra queste il rapporto tra l’intervento sanzionatorio degli abusi edilizie e la difesa del privato che ha la possibilità di provare che l’opera sia stata realizzata in epoca in cui non era necessario ottenere il titolo edilizio. Argomento che va analizzato alla luce:
- della Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica);
- della Legge n. 765/1967 (Legge Ponte).
Con la Legge n. 1150/1942 è stato previsto l’obbligo di licenza edilizia all’interno dei centri abitati che la successiva Legge 765/1967 ha esteso anche fuori.
Nella valutazione di un eventuale abuso edilizio, dunque, va verificato se immobile sia stato edificato prima del 1942 all’interno dei centri abitati o del 1967 fuori (e sempre che nel territorio in questione non esisteva già un piano regolatore).
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 giugno 2024, n. 5566INDICE
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