Abusi edilizi, ante 42, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: “…grava esclusivamente sul privato interessato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio”
Abusi edilizi e ante 42: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Come spesso accade quando si parla di normativa edilizia (ed in particolare di abusi), è la giustizia amministrativa a chiarirne i contorni. Così come accade con la sentenza del Consiglio di Stato 24 giugno 2024, n. 5566 che tratta un ricorso presentato per l’annullamento di una decisione di primo grado che aveva confermato l’ordine di demolizione emesso dall’amministrazione secondo la quale la prova della sicura datazione del manufatto in epoca anteriore al 1942 non era stata fornita.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta:
- che la natura delle opere (“mero ripristino delle strutture preesistenti, solo parzialmente crollate a seguito di frane e alluvioni”) non comporterebbe l’esigenza del permesso di costruire, trattandosi di mera manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o al massimo di ristrutturazione edilizia, comportanti solamente un obbligo di CILA tardiva (art. 6-bis, TUE) o SCIA in sanatoria (art. 37, TUE), la cui omissione può conseguire solamente una sanzione pecuniaria;
- che le opere sarebbero state edificate prima del 1942 come confermato dal rogito notarile del 1941;
- che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere più approfondita attività istruttoria e comunque assolvere all’onere di più puntuale e congrua motivazione, quanto meno in ordine alla data dell'originaria edificazione.
Viene, inoltre, richiesto il differimento del giudizio per la presentazione di una SCIA in sanatoria.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 giugno 2024, n. 5566INDICE
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