Abusi edilizi, ante 42, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: “…grava esclusivamente sul privato interessato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio”

di Redazione tecnica - 03/07/2024

Abusi edilizi e onere di prova della data di realizzazione

Relativamente alla data della realizzazione dell’opera edilizia, anche in questo caso esiste un principio giurisprudenziale costantemente affermato per il quale grava esclusivamente sul privato interessato l’onere della prova al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio.

Tale onere discende dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a., in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità. Detto onere, prima ancora che di carattere processuale, vale nei rapporti tra l’interessato e l'Amministrazione, la quale in termini generali, in presenza di un manufatto non assistito da un titolo abilitativo che lo legittimi, ha solo il potere dovere di sanzionarlo ai sensi di legge.

L’attuale versione del comma 1-bis, comma 9-bis, del TUE, relativo allo stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari, al quarto periodo prevede che “Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Su questa disciplina (a favore del privato) è intervenuta anche la Corte costituzionale (sentenza 21 ottobre 2022 n. 217) secondo la quale si tratta di previsione che individua in termini generali, la documentazione idonea ad attestare lo “stato legittimo dell'immobile” che consente ai privati di provare anche “indirettamente” la data di realizzazione dell’opera, individuando alcuni atti anche di natura privata, il cui dato comune è che siano di natura documentale, escludendo quindi le dichiarazioni testimoniali.

Nel caso di specie, la prova della sicura datazione del manufatto di causa in epoca anteriore al 1942 non è stata fornita in quanto:

  • le foto aeree sono capaci di offrire l’immagine dei luoghi a partire dal 1973;
  • l’atto di divisione del 13.11.1941 menziona (anche) i fondi in questione ma non si sofferma sul fienile/magazzino di causa;
  • la relazione del perito agrario risalente all’anno ventunesimo dell’era fascista (dunque, al 1941-1942) menziona il fienile in una con l’immobile adibito ad abitazione e dunque, atteso che il manufatto di causa è staccato dalla casa per numerosi metri, scarsamente verosimile risulta l’assunto che il manufatto di causa possa identificarsi con quel fienile.

Il Consiglio di Stato, confermando la tesi del TAR, ha affermato che non possono considerarsi idonee a contrastare la legittimità del provvedimento demolitorio neanche le numerose dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte sin dal primo grado, tutte concordi nel ricordare la presenza in loco di un manufatto adibito a magazzino/fienile. Oltretutto, le stesse, anche a volerle ritenere valide, ammissibili e degne di fede, nulla dicono quanto a esatta posizione, consistenza e dimensionamento della struttura preesistente.

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