Abusi edilizi, ante 42, nuova costruzione e ristrutturazione edilizia: interviene il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato: “…grava esclusivamente sul privato interessato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio”

di Redazione tecnica - 03/07/2024

Nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

Nella seconda parte della sentenza il Consiglio di Stato si è soffermato sulla definizione di “nuova costruzione” comportante la necessità di permesso di costruire.

Secondo il disposto dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

  1. gli interventi di nuova costruzione;
  2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici… (lettera più volte modificata negli ultimi anni).

Anche in questo caso, come confermato dalla “dominante giurisprudenza amministrativa”, in materia di edilizia, in ordine agli interventi subordinati al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero della sagoma, dimensioni e altezza.

In particolare, la modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione non consentono di ritenere un intervento come ristrutturazione edilizia ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001. Tali interventi rientrerebbero nella categoria della ristrutturazione edilizia "pesante", contemplata dall’art. 10 del TUE, norma che sostanzialmente assimila l’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di una nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza, subordinandone la realizzazione al previo rilascio del permesso di costruire.

In definitiva, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume o dei prospetti: e la SCIA può quindi bastare, in via residuale, per i restanti interventi di ristrutturazione "leggera".

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