Abusi edilizi e Ante 67: il Consiglio di Stato sulla prova dello stato legittimo
Va posto in capo al proprietario o al responsabile dell’abuso l’onere di provare il carattere risalente del manufatto per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo
Le opere minori
Relativamente alle opere minori non necessitanti di titolo abilitativo, a prescindere dall’epoca della loro realizzazione, il Consiglio di Stato ha ricordato un altro principio chiave della giurisprudenza per il quale l’unità funzionale delle opere abusivamente realizzate ne impone una valutazione parimenti unitaria al fine di cogliere l’effettivo impatto dell’intervento complessivamente considerato sul piano edilizio e paesaggistico.
Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria.
Infine, per giurisprudenza pacifica, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è già dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività.
In definitiva, l’appello è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 13 febbraio 2024, n. 1445IL NOTIZIOMETRO