Abusi edilizi in area vincolata: il Consiglio di Stato sulle sanzioni post Salva Casa

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia relativamente alla sanzione per gli abusi edilizi in area vincolata

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Quando un abuso edilizio in area vincolata va qualificato come variazione essenziale? E quali effetti produce l’intervento del decreto “Salva Casa” sull’equiparazione automatica tra difformità, totali o parziali, e variazioni essenziali?

Abusi edilizi in area vincolata e Salva Casa: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Domande sempre più interessanti, soprattutto a seguito della nuova versione del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) introdotta con la Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) che, tra le altre cose, ha previsto alcune importanti modifiche che riguardano:

  • la definizione di variazione essenziale;
  • la gestione delle difformità edilizie minori.

Sull’argomento, registriamo un importante contributo del Consiglio di Stato che, con la sentenza 2 aprile 2025, n. 2814, affronta una vicenda particolarmente complessa sul piano tecnico-giuridico e offre indicazioni preziose per operatori e tecnici impegnati nella gestione del contenzioso edilizio.

Oggetto della controversia è un intervento edilizio eseguito in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con difformità:

  • quantitative (ampliamento della pavimentazione soprastante i box auto);
  • qualitative (materiali e finiture non conformi).

L’ordinanza comunale di rimessa in pristino era stata impugnata dai proprietari a seguito di un ricorso parzialmente accolto dal TAR, che aveva ritenuto erroneo l’inquadramento sanzionatorio e censurato la mancata specificazione delle opere da demolire.

Le eredi del confinante, divenute appellanti in secondo grado, contestano però la decisione del TAR e chiedono la conferma dell’ordine demolitorio.

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