Abusi edilizi in area vincolata: il Consiglio di Stato sulle sanzioni post Salva Casa

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia relativamente alla sanzione per gli abusi edilizi in area vincolata

di Redazione tecnica - 11/04/2025

La qualificazione dell’abuso

Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e confermato la legittimità dell’ordinanza comunale. Ma ciò che rileva è il percorso logico-giuridico seguito, che merita attenzione per tre aspetti fondamentali:

  • la qualificazione dell’abuso: tra art. 31, 32 e 34 del d.P.R. n. 380/2001;
  • l’effetto del Salva Casa e l’addio all’automatismo tra vincolo e variazione essenziale;
  • l’oggetto della demolizione e la necessaria proporzionalità.

Sul primo punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che, in presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, anche una difformità minima assume per legge la qualificazione di variazione essenziale. Si applica dunque il regime sanzionatorio dell’art. 31 TUE, con ordine di demolizione. La questione non riguarda la gravità oggettiva dell’abuso, ma la collocazione del manufatto in un’area tutelata.

«Le opere realizzate su immobili o aree soggette a vincoli mantengono comunque una specifica e predeterminata rilevanza, poiché le esigenze di tutela […] implicano l’immodificabilità dello stato dei luoghi senza il previo avallo degli organi competenti».

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