Abusi edilizi in area vincolata: il Consiglio di Stato sulle sanzioni post Salva Casa
Il nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia relativamente alla sanzione per gli abusi edilizi in area vincolata
L’effetto del Salva Casa e l’oggetto della demolizione
Relativamente al secondo punto, fondamentale è un passaggio della sentenza in cui il Consiglio di Stato evidenzia come il Salva Casa, abbia soppresso la parte finale del comma 3, art. 32 del TUE che, ricordiamo, disponeva quanto segue (in grassetto la parte soppressa):
“Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”.
L’effetto di questa abrogazione è che viene meno l’equiparazione automatica tra parziali difformità e variazioni essenziali per gli interventi su immobili vincolati.
Una svolta normativa rilevante, ma con effetto solo ratione temporis: la norma, infatti, non si applica retroattivamente. Ma il principio è tracciato: le sanzioni edilizie non possono prescindere da un’analisi puntuale dell’effettiva consistenza dell’abuso.
Infine, il Consiglio di Stato si sofferma anche sul tema, spesso trascurato, della determinazione esatta dell’oggetto della demolizione. I giudici di secondo grado sottolineano che, anche in presenza di variazione essenziale, non è detto che l’intervento debba essere demolito in toto. Spetta all’Amministrazione valutare la concreta frazionabilità dell’intervento, evitando demolizioni inutili della parte legittima.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2814IL NOTIZIOMETRO