Abusi edilizi in area vincolata: il Consiglio di Stato sulle sanzioni post Salva Casa
Il nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia relativamente alla sanzione per gli abusi edilizi in area vincolata
Cosa cambia con il Salva Casa
Con l’abrogazione del secondo periodo del comma 3 dell’art. 32 TUE, il legislatore ha corretto un automatismo eccessivamente penalizzante. Oggi, per le opere realizzate in aree vincolate, non è più prevista l’automatica equiparazione tra qualsiasi difformità e la variazione essenziale.
Questo non significa che tali opere diventino automaticamente sanabili, ma che l’Amministrazione dovrà valutare caso per caso, senza ricorrere alla fictio iuris che assimilava ogni difformità a un abuso grave.
Ricordiamo, infatti, che con l’introduzione dell’art. 36-bis all’interno del TUE, il legislatore ha previsto una nuova forma di sanatoria edilizia semplificata riservata alle parziali difformità e alle variazioni essenziali, anche realizzate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica e, persino, in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2814IL NOTIZIOMETRO