Abusi edilizi in area vincolata: il Consiglio di Stato sulle sanzioni post Salva Casa

Il nuovo intervento del Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia relativamente alla sanzione per gli abusi edilizi in area vincolata

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Conclusioni

Il nuovo intervento dei giudici di Palazzo Spada conferma tre indicazioni operative fondamentali:

  • nessuna equiparazione automatica: dopo il Salva Casa, le difformità su immobili vincolati non sono più assimilate sempre a variazioni essenziali;
  • serve una valutazione concreta: l'Amministrazione deve analizzare in dettaglio l’effettiva entità dell’abuso, distinguendo tra parte legittima e parte eccedente;
  • il ripristino deve essere proporzionato: anche in presenza di violazioni gravi, la demolizione totale è ammissibile solo quando non risulti tecnicamente possibile nel rispetto dei principi di proporzionalità e conservazione richiamati anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 30 luglio 2024, n. 14).

Ricordiamo, infine, che per gli interventi in totale difformità che non possiedono la doppia conformità simmetrica di cui all’art. 36 del TUE, non è previsto alcun rimedio alternativo alla demolizione. Sono interventi in totale difformità quelli che (art. 31, comma 1, TUE) comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

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