Abusi edilizi e demolizione dopo l’acquisizione al patrimonio comunale: cosa dice la Cassazione?
La Corte di Cassazione conferma: nessuna sanatoria per immobili abusivi acquisiti dal Comune e demolizione inevitabile in assenza di interesse pubblico.
La sanatoria impossibile
Relativamente al secondo punto, la Cassazione ha confermato (come per il primo punto) che la richiesta di sanatoria è stata presentata dopo che l’immobile era già divenuto di proprietà comunale.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria non possa essere presentata da chi non è più proprietario dell’immobile e che, in ipotesi, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato successivamente all'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune è illegittimo e non può ritenersi preclusivo alla demolizione degli abusi, in quanto emesso a favore di un soggetto che non è più titolare del bene, spettando al Comune di stabilire se mantenere o demolire l'opera.
Lo stesso art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il permesso di costruire in sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, e 34, comma 1, stesso decreto e, comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Nel caso in esame, questo termine risultava superato.
Ad ogni modo, la Cassazione ha chiarito che la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del TUE non era applicabile al caso per mancanza della doppia conformità. L’immobile si trovava, infatti, in un’area vincolata con rischio sismico e l’intervento abusivo non rispettava i requisiti urbanistici e edilizi sia al momento della realizzazione che alla data della domanda di sanatoria, condizione essenziale ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE).
In sintesi, non solo la ricorrente non aveva più titolo per chiedere la sanatoria, ma l’abuso non sarebbe stato comunque sanabile.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2025, n. 9920IL NOTIZIOMETRO