Abusi edilizi, demolizione e fiscalizzazione: interviene il TAR
IL TAR Campania torna sugli effetti della sanatoria edilizia su un ordine di demolizione emesso dalla P.A. e sulla possibilità di fiscalizzazione dell’abuso
Mancata comunicazione di avvio del procedimento: nessuna illegittimità
Uno dei motivi di ricorso riguardava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che secondo il ricorrente avrebbe inficiato la legittimità dell’ordine di demolizione. Il TAR ha respinto questa contestazione, confermando che il provvedimento demolitorio è un atto vincolato, ossia privo di margini discrezionali da parte della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza è chiara: quando un abuso edilizio viene accertato, l’amministrazione ha il dovere di adottare l’ordine di demolizione senza necessità di avvisare preventivamente il privato. Questo perché non vi è alcun apporto partecipativo che il soggetto interessato possa fornire in relazione all’abuso, trattandosi di un atto dovuto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7785/2023).
Di conseguenza, il Comune non è tenuto a comunicare preventivamente l’avvio del procedimento.
Sul punto può essere utile ricordare una recente pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 3934 del 21 febbraio 2025) secondo la quale nei casi in cui l’abuso edilizio sia di modesta entità, l’amministrazione deve garantire un minimo di interlocuzione con il privato, consentendogli di rappresentare eventuali ragioni di difesa o regolarizzazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 7 gennaio 2025, n. 68INDICE
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