Abusi edilizi, demolizione e fiscalizzazione: interviene il TAR
IL TAR Campania torna sugli effetti della sanatoria edilizia su un ordine di demolizione emesso dalla P.A. e sulla possibilità di fiscalizzazione dell’abuso
Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e Sanatoria
Relativamente alla possibilità paventata dal ricorrente che la demolizione avrebbe rischiato di compromettere la stabilità dell’intero fabbricato, il TAR ha confermato un altro indirizzo consolidato.
“Oltre che non provata in fatto – rileva il TAR – la circostanza, infatti, non rileva in questa fase, deputata a sindacare la legittimità dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 citato, ma, semmai solo nella successiva fase di esecuzione (Cons. Stato, sez. II, n. 145/2021) che, peraltro, non pare sia stata avviata”.
Sulla fiscalizzazione degli abusi edilizi ricordiamo che esiste ormai una copiosa giurisprudenza per cui:
- la sanzione alternativa alla demolizione può essere invocata solo nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, TUE), di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, TUE) e di interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato (art. 38, TUE);
- la possibilità di fiscalizzazione non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione e va richiesta a valle del procedimento;
- la sanzione alternativa non può essere richiesta per interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
La presentazione dell'istanza di sanatoria
Relativamente alla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, viene confermato un indirizzo pacifico per cui l’istanza non incide sulla validità dell’ordine di demolizione, che resta formalmente intatto. Tuttavia, la richiesta di sanatoria ne sospende temporaneamente l’efficacia, evitando l’abbattimento di un’opera che, se riconosciuta conforme alla disciplina urbanistica vigente, non sarebbe più considerata abusiva.
Se la sanatoria viene accolta, l’ordine di demolizione perde automaticamente i suoi effetti, in quanto l’intervento viene retroattivamente legittimato. Al contrario, se la domanda viene respinta, il provvedimento repressivo torna pienamente operativo, ma con una precisazione: il termine per l’esecuzione spontanea della demolizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il diniego di sanatoria viene notificato all’interessato, garantendogli il tempo necessario per conformarsi ed evitare le sanzioni previste in caso di inottemperanza.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 7 gennaio 2025, n. 68INDICE
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