Abusi edilizi: la procedura per ottenere la sanatoria
Quali abusi sono sanabili? Come procedere? Quali novità ha introdotto il Decreto Salva Casa? Proviamo a rispondere a queste domande
Sanatoria edilizia: la doppia conformità
Principio cardine per la sanatoria degli abusi edilizi nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali, oppore in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, è la c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per ciui fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,è il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:
- sia al momento della realizzazione dello stesso;
- sia al momento della presentazione della domanda.
Si tratta della c.d. “doppia conformità edilizia”, subordinata anche al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 dello stesso d.P.R. n. 380/2001.
Il comune ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi sulla domanda di sanatoria. In caso di silenzio, la domanda va intesa come respinta (c.d. silenzio-diniego).
Sanatoria edilizia: la documentazione da presentare
La domanda di sanatoria deve essere presentata al Comune in cui si trova l'immobile. La domanda va corredata da alcuni documenti comprendenti:
- relazione tecnica che descrive l'abuso edilizio;
- copia del titolo abilitativo edilizio, se esistente;
- documentazione catastale;
- ricevuta del pagamento della sanzione pecuniaria prevista a titolo di oblazione.
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