Abusi edilizi: la procedura per ottenere la sanatoria
Quali abusi sono sanabili? Come procedere? Quali novità ha introdotto il Decreto Salva Casa? Proviamo a rispondere a queste domande
Da ricordare che gli interventi realizzati in assenza di CILA o SCIA non possono essere considerati "abusi edilizi" e che per questi è possibile attivare una procedura tardiva di regolarizzazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, del Testo Unico Edilizia la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. In questo caso si parla di “CILA tardiva”, che non è una procedura di sanatoria di un abuso edilizio ma solo una regolarizzazione di tipo amministrativo (cosa ben diversa).
Secondo quanto disposto all’art. 37, comma 1, del TUE, la realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
Anche in questo caso, fermo restando quanto previsto dall’art. 23, comma 6, del TUE, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
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