Abusi edilizi: quando la sanzione sostituisce la demolizione?
Il Testo Unico Edilizia, in alcuni casi, consente l’applicazione di una sanzione alternativa alla demolizione. Vediamo quando ed i suoi effetti sullo stato legittimo dell’immobile
Quando è possibile fiscalizzare l’abuso edilizio
Il Testo Unico Edilizia consente l’applicazione di una sanzione alternativa alla demolizione solo nel caso degli interventi:
- di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- eseguiti in base a permesso annullato;
per i quali si applicano le procedure rispettivamente previste agli artt. 33, 34 e 38.
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
In questi due casi la sanzione alternativa si applica a valle dell’ordinanza di demolizione.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, per gli interventi eseguiti in base a permesso annullato, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
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