Abusi edilizi: quando la sanzione sostituisce la demolizione?
Il Testo Unico Edilizia, in alcuni casi, consente l’applicazione di una sanzione alternativa alla demolizione. Vediamo quando ed i suoi effetti sullo stato legittimo dell’immobile
Gli effetti della sanzione alternativa alla demolizione
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36.
Negli altri due casi, invece, all’interno del TUE è sempre stato presente un “vuoto normativo” che consentiva di salvare l’intervento dalla demolizione ma non ne riconosceva la sua legittimità con la conseguenza che l’abusività dello stesso restava non consentendo alcun intervento successivo fatta esclusione per quello di manutenzione ordinaria.
A colmare questo “bug” ci ha pensato il Salva Casa con una modifica dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del TUE, a mente della quale “Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis”.
In questo modo, anche il pagamento delle sanzioni alternative di cui agli artt. 33 e 34 concorrono allo stato legittimo dell’immobile.
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