Abusi edilizi, senza doppia conformità niente sanatoria
Il TAR ha ribadito un importante concetto che riguarda il ricorso contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità per la sanatoria edilizia
Come si prova la doppia conformità
Il TAR Sicilia ha ribadito che:
- ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il c.d. silenzio-diniego;
- tale silenzio-diniego va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, adducendo, tuttavia, esclusivamente, ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi, con esclusione del deficit di motivazione oltre che di tutti gli altri vizi formali del procedimento, quali ad esempio la mancanza di pareri o del preavviso dei motivi ostativi all'accoglimento;
- il privato, con l’impugnazione del provvedimento tacito, non può far valere difetti di motivazione o lacune nel procedimento, attesa l’incompatibilità logica di tali vizi con la fattispecie del silenzio significativo, dovendo, piuttosto, dolersi del suo contenuto sostanziale di rigetto.
Sostanzialmente, per la sanatoria di cui all’art. 36 del TUE, è onere del soggetto interessato dare prova della “doppia conformità simmetrica” dell'opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 10 gennaio 2025, n. 47IL NOTIZIOMETRO