Abusi edilizi, senza doppia conformità niente sanatoria

Il TAR ha ribadito un importante concetto che riguarda il ricorso contro il silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità per la sanatoria edilizia

di Redazione tecnica - 21/01/2025

A chi compete la prova della doppia conformità

La doppia conformità deve essere provata dal privato e non dalla P.A., in quanto la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità solo dell'interessato, dato che solo quest’ultimo può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processualcivilistico in base al quale la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova.

Nel caso di specie, l’interessato, pur avendo tutti gli atti di assenso endoprocedimentali, non ha provato la doppia conformità e per questo motivo il ricorso per l’annullamento del silenzio-rigetto è stato rigettato.

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