Abusi edilizi: senza sanatoria niente CILAS Superbonus
Pericoloso intervento del TAR Lazio che entra nel merito della presentazione della CILAS in presenza di abusi edilizi e del silenzio sulla SCIA in sanatoria
In questi 3 anni e mezzo di superbonus sono tanti gli spunti arrivati sia dalla normativa (modificata 29 volte) che dalla giurisprudenza che in alcuni casi è riuscita a far esplodere alcune "bolle" speculative nate da (chiamiamoli) "fraintendimenti".
CILAS e abusi edilizi: "questo matrimonio non s'ha da fare"
Chi ha seguito le mie analisi normative e giurisprudenziali sa anche cosa io pensi dell'attuale versione del comma 13-ter, art. 119, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Un comma con una formulazione normativa al limite del "falso ideologico" che è stato utilizzato come grimaldello per far avviare interventi di superbonus 110% su immobili con difformità edilizie più o meno grandi.
Vale la pena ricordare i contenuti del comma 13-ter e del successivo 13-quater:
13-ter. Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono
attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per
gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Da una parte il secondo periodo del comma 13-ter sembra che consentire l'avvio degli interventi di superbonus senza lo stato legittimo dell'edificio (ma in realtà ne consente l'avvio solo in assenza di "attestazione", cosa ben diversa). Dall'altra il successivo terzo periodo prevede la "famosa" deroga all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) a mente la quale la presenza di eventuali difformità edilizie il superbonus non decade. Decadenza che opera solo nei casi indicati nelle lettere da a) a d).
Tale disposizione ha generato la malsana idea che un intervento di superbonus non solo non decade ma può anche essere avviato in presenza di difformità edilizie che, però, come indicato nel successivo comma 13-quater restano oggetto di "ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".
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Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 7 dicembre 2023, n. 18386IL NOTIZIOMETRO