Abusi edilizi, stato legittimo, ante ’67 e centro abitato: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: “…la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza”
Abusi edilizi, stato legittimo, ante ’67 e centro abitato: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Un concetto chiarito più e più volte dalla giurisprudenza amministrativa è quello che riguarda la prova della data di realizzazione dell’intervento edilizio. È ormai chiaro che l’obbligo di comprovare la preesistente consistenza di un immobile all’epoca di edificazione libera grava sulla proprietà. Il privato, cioè, è onerato a provare la data di realizzazione dell’intervento edilizio, non solo per poter fruire del beneficio di una sanatoria, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi.
L’argomento è stato oggetto di un nuovo interessante intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza 22 marzo 2024, n. 2798, ci consente di approfondire gli aspetti legati alla prova dello stato legittimo e alla definizione di “centro abitato”.
Nel caso di specie viene contestato l’operato del Comune e una decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso per l’annullamento di un ordine di demolizione. Punto essenziale della vicenda è la chiusura di un vano, già utilizzato come corridoio d’accesso, successivamente adibito a rimessaggio a servizio di un ristorante.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 2798IL NOTIZIOMETRO