Abusi edilizi, stato legittimo, ante ’67 e centro abitato: interviene il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato: “…la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza”
Il volume “autonomo” e la destinazione d’uso
In particolare, il Comune, pur non negando la preesistenza volumetrica, avrebbe preteso di dequotarne la sussistenza in ragione dell’originaria finalizzazione, sicché solo la nuova tipologia di utilizzo avrebbe reso il locale “volume autonomo”.
Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito che il volume di un edificio, espresso in metri cubi vuoto per pieno, è costituito dalla sommatoria della superficie delimitata dal perimetro esterno dei vari piani per le relative altezze effettive misurate da pavimento a pavimento del solaio sovrastante. L’inclusione nella stessa di un determinato locale, dunque, prescinde dalla finalizzazione dello stesso a mero transito per accedere ad altre stanze, ovvero, una volta venuta meno ridetta necessità, a magazzino/deposito. La destinazione d’uso, infatti, ammesso e non concesso possa assumere rilievo quella di una porzione del manufatto comunque a servizio dell’intero, non implica certo la decurtazione dal computo, ovvero la sua inclusione solo in ragione di ridetta mutata finalizzazione.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 2798IL NOTIZIOMETRO