Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione
Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa
Osservazioni presentate durante l’avvio del procedimento
In riferimento alla prima censura, il TAR ha ricordato un condiviso orientamento giurisprudenziale per cui la mera presentazione di una memoria difensiva (art. 10 bis, legge n. 241/1990) non determina un indiscriminato onere di confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, essendo legittima la determinazione conclusiva del procedimento allorquando l’Amministrazione renda una motivazione logica e complessiva sulla questione a decidersi.
Nel caso di specie, il dovere dell'Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto (in questo caso della comunicazione di avvio del procedimento ripristinatorio) non presuppone, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente posta a fondamento dell'atto stesso.
Inoltre, nei procedimenti di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati, con conseguente attenuazione delle garanzie procedimentali e dell’obbligo motivazionale, peraltro congruamente adempiuto nel caso di specie. Affinché possa dirsi esistente una congrua motivazione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi è sufficiente che tali provvedimenti contengano:
- la descrizione dell’abuso con gli elementi di riferimento necessari per l’identificazione dell’area e/o del fabbricato in cui lo stesso è stato realizzato;
- il riferimento agli atti di accertamento;
- la ragione giuridica per la quale l’Amministrazione ritiene che la normativa di settore sia stata violata.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218IL NOTIZIOMETRO