Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione
Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa
La responsabilità dell’abuso edilizio e il tempo trascorso
Sul secondo punto evidenziato dal ricorrente circa la responsabilità dell’abuso e la violazione dell’affidamento riposto nella legittimità dell’intervento realizzato molti anni prima della gravata ingiunzione a demolire, sono tanti gli interventi della giurisprudenza convergenti verso lo stesso principio, anche questa volta ribadito dal TAR.
Sulla responsabilità viene in soccorso il contenuto stesso dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 che dispone:
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
La demolizione di un immobile edificato senza il necessario titolo, avendo natura vincolata ed essendo rigidamente ancorata alla sussistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non necessita di specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso. Proprio per questo principio, il decorso del tempo tra la realizzazione dell’opera abusiva ed il suo accertamento non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento per il privato, né innesta in capo all'Amministrazione uno specifico onere di motivazione.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218IL NOTIZIOMETRO