Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione
Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa
La sanzione alternativa (fiscalizzazione abuso edilizio)
Relativamente alla possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (“Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale), il TAR ha richiamato un altro principio consolidato.
Secondo costante giurisprudenza, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione, fase esecutiva nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione.
Tale norma ha valore eccezionale e derogatorio, e di conseguenza non è l'Amministrazione a dover valutare, prima di emettere l'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, ma è il privato interessato a dover dimostrare, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
In definitiva il ricorso è stato rigettato e l’ordine di demolizione confermato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218IL NOTIZIOMETRO