Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi dal Consiglio di Stato
Una rassegna completa sugli istituti del Testo Unico Edilizia: stato legittimo, variazioni essenziali, abusi edilizi, ordine di demolizione, fiscalizzazione, sanatoria e condono
Presentazione domanda di sanatoria: differenze fra accertamento di conformità e condono
La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ripetutamente interessata degli effetti della presentazione della domanda di sanatoria, declinando i seguenti principi:
- mentre per il condono edilizio trova applicazione la tesi tradizionale della inefficacia della misura sanzionatoria e dell'obbligo di adozione di un nuovo provvedimento, la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità previsto dall'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 determina unicamente uno stato di temporanea quiescenza (sospensione temporanea degli effetti) del provvedimento sanzionatorio in precedenza emesso, il quale riprende vigore all'esito del diniego dell'istanza di regolarizzazione presentata dal privato;
- alla base di tale conclusione è l'assunto secondo cui per i principi di legalità e di tipicità del provvedimento amministrativo e dei suoi effetti, soltanto nei casi previsti dalla legge una successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell'atto può essere idonea a determinare ipso iure la cessazione della sua efficacia;
- quindi a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione non diventa improcedibile atteso che, se sull'istanza si forma il silenzio rigetto ovvero viene adottato un provvedimento di diniego espresso, la detta ordinanza di demolizione riprende la propria efficacia e, di conseguenza, è astrattamente idonea a fungere da atto presupposto e da causa giustificativa dell'atto di acquisizione gratuita e dell'immissione in possesso;
- laddove le opere oggetto di ingiunzione di demolizione rientrino tra quelle per le quali è stata avanzata la domanda di condono edilizio, la presentazione di quest'ultima rende inefficace la sanzione urbanistica, dovendosi l'amministrazione pronunciare sulla domanda di condono edilizio, con la conseguenza che, ove l'istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l'ingiunzione demolitoria e l'eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del comune, mentre, per il caso di rigetto della domanda, il comune dovrà provvedere alla adozione di una nuova sanzione urbanistica;
- il condono degli abusi edilizi ai sensi dell'art. 43, l. n. 47 del 1985, non è precluso dal provvedimento di acquisizione gratuita dell'immobile abusivo al patrimonio del comune, né sono preclusivi l'avvenuta trascrizione del provvedimento sanzionatorio e la semplice presa di possesso del bene senza modificazione della sua consistenza e destinazione da parte del comune, determinandosi invece una situazione incompatibile con la sanatoria solo quando all'immissione in possesso siano seguite la demolizione dell'immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici;
Quindi, nell’ipotesi in cui siano rilevabili entrambe dette cause ostative, dalla affermata inefficacia dell'ingiunzione di demolizione deriva l'inefficacia dell'atto di acquisizione gratuita, costituendo la prima atto presupposto e causa giustificativa della seconda per l'ipotesi di inottemperanza.
Venuta meno l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione, perde la sua ragione di giustificazione anche l'acquisizione gratuita. Il comune, in caso di rigetto del condono, dovrà adottare un nuovo ordine di demolizione e, per l'ipotesi di inottemperanza, provvedere all'adozione di un nuovo atto di acquisizione gratuita.
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