Abusi edilizi: via libera alla sanatoria condizionata e al silenzio-assenso
Con le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dal Decreto Salva Casa è stata data la possibilità di sanatoria condizionata per gli abusi edilizi “minori”
La sanatoria condizionata dei piccoli abusi
Con il nuovo art. 36-bis del TUE, il legislatore ha deciso una sorte diversa per le parziali difformità. Per queste, infatti, è stato previsto:
- il requisito della conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e della conformità alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento;
- il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro (sanzione che aumenta per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica);
- silenzio-assenso sull’istanza in caso di mancata pronuncia dell’amministrazione entro 45 giorni.
Ma la vera novità rispetto l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE, sta nel fatto che per le piccole difformità edilizie l’amministrazione può condizionare l’ottenimento della sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.
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