Abusi, fiscalizzazione e condono edilizio: interviene la Cassazione
La Corte di Cassazione ribadisce i principi chiave per l’applicazione della sanzione alternativa alla demolizione e dei limiti volumetrici imposti dal terzo condono edilizio
La fiscalizzazione dell’abuso (art. 33, comma 2, TUE)
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, che prevede la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria nei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi “non sia possibile”.
La norma dispone che “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”.
La Cassazione ha ribadito che questa impossibilità deve essere oggettiva ed assoluta, non meramente conveniente o motivata da ragioni di opportunità economica. Ciò significa che l’abuso edilizio può essere fiscalizzato solo quando la demolizione comprometterebbe la stabilità strutturale dell’edificio a cui è collegato o quando sussistano altre ragioni tecniche insuperabili.
Nel caso esaminato, però, i ricorrenti non avevano mai presentato una formale istanza ex art. 33, comma 2, del TUE, e soprattutto l’intervento edilizio contestato era classificato come nuova costruzione, per cui la norma sulla fiscalizzazione non trovava applicazione. Infatti, la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione contemplata all’interno del Testo Unico Edilizia riguarda:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, comma 2);
- gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2);
- gli interventi eseguiti in base a permesso annullato (art. 38);
e non certamente le nuove costruzioni.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2025, n. 7381IL NOTIZIOMETRO