Abusi, fiscalizzazione e condono edilizio: interviene la Cassazione

La Corte di Cassazione ribadisce i principi chiave per l’applicazione della sanzione alternativa alla demolizione e dei limiti volumetrici imposti dal terzo condono edilizio

di Redazione tecnica - 12/03/2025

Il limite del terzo condono edilizio

L’altro punto affrontato dalla sentenza riguarda l’interpretazione dei limiti volumetrici previsti dal Terzo Condono Edilizio (art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003).

Secondo la norma, possono essere sanati:

  • ampliamenti fino a 750 mc, indipendentemente dalla volumetria iniziale dell’immobile;
  • nuove costruzioni fino a 750 mc per singola richiesta, ma con il vincolo che l’intero edificio non superi i 3.000 mc complessivi.

La difesa dei ricorrenti sosteneva che fosse possibile ottenere la sanatoria presentando più domande separate, ciascuna riferita a un volume non superiore a 750 mc, anche se riguardavano lo stesso edificio.

Secondo la difesa dei ricorrenti, il rilascio dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria si fondava sul dato testuale della norma che consentiva l’insistenza su un unico corpo di fabbrica di più domande di condono, purché ciascuna di esse nei limiti di 750 mc. In particolare, sostiene la difesa, solo l’interpretazione sul limite volumetrico seguita dalla giurisprudenza, avrebbe “determinato un conflitto istituzionale relativamente alle concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate fino alla esplicazione di tale indirizzo giurisprudenziale, che non avrebbe potuto prescindere dal principio del legittimo affidamento del terzo, da indentificarsi nel cittadino che ha proceduto alla legittimazione dell’abuso edilizio con la valutazione di procedibilità ed ammissibilità dell’autorità amministrativa e con il pagamento di ingenti costi n termini di oblazione e oneri concessori”.

Tesi (chiaramente) smentita dalla Cassazione che ha invece confermato un orientamento consolidato: il limite di cubatura va valutato sull’unità immobiliare complessiva e non sulle singole richieste di condono. Non basta quindi suddividere artificiosamente l’immobile in più unità catastali o presentare domande multiple per eludere il limite volumetrico imposto dalla legge.

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