Abusi minori e sanatoria paesaggistica postuma: gli effetti del Salva Casa

La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato le previsioni di cui all’art. 167 del Codice dei beni culturali

di Gianluca Oreto - 20/11/2024

A differenza del nome “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” (anche conosciuto semplicemente come “Testo Unico Edilizia”), il d.P.R. n. 380/2001 di unico ha davvero poco. Benché questa norma nasca con l’intento di unificare in un solo testo il D.Lgs. n. 378/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia - Testo B”) e il d.P.R. n. 379/2001 (“Disposizioni regolamentari in materia edilizia - Testo C”), tra normativa collegata, disposizioni attuative e modifiche del legislatore, occorre sempre la dovuta cautela.

Abusi minori e sanatoria paesaggistica postuma: gli effetti del Salva Casa

Un argomento di particolare interesse è rappresentato dalla sanatoria edilizia degli “abusi minori” nel caso di assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica. Tema all’interno del quale, fino alla riforma operata dal “Salva Casa”, è sempre stato necessario prendere in considerazione l’art. 36 del Testo Unico Edilizia e l’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Su questo argomento, e sulle innovazioni del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024, registriamo (su gentile e puntuale segnalazione dell’Avv. Andrea Di Leo di Legal Team) un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 4 novembre 2024, n. 8722) che tratta le modifiche normative relative all’autorizzazione paesaggistica postuma.

Il caso di specie riguarda un ricorso per l’annullamento di una decisione di primo grado proposto da una Regione. In particolare, i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso proposto da un privato per l’annullamento della determinazione, contenente in allegato il calcolo della sanzione per le opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora art. 167 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

In primo grado i giudici hanno ritenuto il credito della Regione prescritto, dovendo trovare applicazione nel caso di specie «pacificamente» il termine individuato dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che per il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative lo fissa in cinque anni dalla loro commissione. Il dies a quo, infatti, individuato nella data di cessazione della qualificazione come contra ius della costruzione, andava ravvisato nella concessione in sanatoria, sicché la pretesa pecuniaria sarebbe ampiamente fuori termine.

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