Abusi minori e sanatoria paesaggistica postuma: gli effetti del Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato le previsioni di cui all’art. 167 del Codice dei beni culturali
La sanzione pecuniaria “paesaggistica”
Come rilevato dal Consiglio di Stato, la questione afferisce all’esatta natura della misura pecuniaria prevista in passato dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, attualmente dall’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, per i casi di c.d. sanatoria paesaggistica.
Preliminarmente i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito le differenze tra le sanzioni di cui all’art. 15 della Legge n. 1497/1939 e quella di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Ai sensi del citato art. 15, la condanna al pagamento di una somma di denaro consegue ad una scelta dell’amministrazione competente che può scegliere tra la demolizione e il “pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione”.
Tale casistica risulta essere diversa rispetto alla sanzione alternativa alla demolizione di cui agli artt. 33 e 34 del TUE, nei quali la fiscalizzazione dell’abuso edilizio segue l’ordinanza di demolizione e consegue alla riscontrata impossibilità “tecnica” di demolire l’intervento, in assoluto, ovvero senza pregiudizio per la parte “lecita” dello stesso.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2024, n. 8722INDICE
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