Abusi minori e sanatoria paesaggistica postuma: gli effetti del Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato le previsioni di cui all’art. 167 del Codice dei beni culturali
La scadenza della sanzione
Una volta chiarita la diversa natura dei due rimedi, è evidente che per il provvedimento sanzionatorio ex art. 15, l. n. 1497/1939 non può essere adottato sine die e ad libitum dell’amministrazione, ma è assoggettato ai normali termini prescrizionali previsti al riguardo.
Il Consiglio di Stato ha, infine, ricordato che il rilascio dei titoli (quello edilizio e anche quello paesaggistico, nel caso di presenza del relativo vincolo) fa cessare la permanenza dei relativi illeciti.
Per il principio di legalità, le opere edilizie si possono considerare supportate da un titolo solo se quello richiesto dalla legge è rilasciato prima della loro realizzazione o successivamente (nei casi consentiti di condono o di accertamento di conformità), così come – sotto il profilo paesaggistico – le opere si possono considerare supportate da un titolo solo se la relativa autorizzazione è rilasciata e diventa efficace prima della loro realizzazione o successivamente (nei casi consentiti di condono o di accertamento di conformità).
Nel caso di specie, la Regione ha rilasciato il previsto nulla osta ritenendo le opere prive di impatto negativo sul paesaggio in data 3 giugno 1999, con riserva di indicare l’entità dell’indennizzo dovuto, in misura pari all’utile conseguito (giusta la riscontrata assenza di danno) sulla base di apposita perizia richiesta al Genio civile.
L’11 gennaio 2001 il Comune ha rilasciato il condono, sulla base di tale parere favorevole, così facendo venir meno la natura illecita della costruzione, tanto sotto il profilo edilizio che paesaggistico. Ciò ha portato alla regolarizzazione del manufatto, con conseguente cessazione dell’illecito permanente costituito dalla sua avvenuta realizzazione sine titulo.
La richiesta di corresponsione della sanzione prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 è stata avanzata solo nel 2019, ovvero circa 17 anni dopo l’avvenuta legittimazione dell’abuso. Ciò non comporta l’applicabilità dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, stante che, come chiarito dall’art. 159 del medesimo, recante la disciplina transitoria, lo consente con riferimento ai procedimenti in corso, non a quelli ormai perfezionati con l’atto conclusivo (la sanatoria anche paesaggistica del 2002). All’atto della richiesta, dunque, la sanzione era ineludibilmente prescritta.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2024, n. 8722INDICE
IL NOTIZIOMETRO