Abusi minori e sanatoria paesaggistica postuma: gli effetti del Salva Casa
La nuova sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia ha ampliato le previsioni di cui all’art. 167 del Codice dei beni culturali
Gli effetti del Salva Casa
Molto interessante è l’analisi dei giudici di secondo grado relativa agli effetti del Salva Casa che, con l’inserimento nel TUE dell’art. 36-bis, con il comma 5-bis ha disciplinato una nuova forma di accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati, ampliando di fatto le previsioni di cui all’art. 167, e delegando (nuovamente) al parere la valutazione di compatibilità paesaggistica, e dunque un giudizio di merito che, ove negativo, implicherà la demolizione, in luogo della sanzione pecuniaria.
Ricordiamo che il citato comma 5-bis, art. 36-bis, del TUE dispone:
Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2024, n. 8722INDICE
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