Abuso edilizio: cosa serve per evitare la demolizione?
Senza nuovi condoni in vista l’attuale normativa edilizia consente di evitare la sanzione demolitoria per gli abusi edilizi solo in alcuni casi
Abuso edilizio formale o sostanziale: c’è differenza
Fatta questa dovuta premessa, è opportuno ricordare che per tutti gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali dallo stesso, le alternative sono solo due:
- se si tratta di un abuso di tipo “formale” o “documentale” e, quindi, l’intervento, pur privo di titolo, risulta essere conforme alla normativa edilizia vigente nel momento in cui è stato realizzato e quando viene presentata istanza di accertamento di conformità (doppia conformità), allora è possibile attivare la procedura di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia e ottenere il permesso di costruire in sanatoria (la cosiddetta sanatoria ordinaria o accertamento di conformità);
- se, viceversa, si tratta di un abuso “sostanziale” perché non conforme alla normativa edilizia vigente nel momento in cui è stato realizzato o a quella in cui viene presentata istanza di accertamento di conformità, alla demolizione non vi è alcun rimedio alternativo.
Nel caso di doppia conformità, l’interessato potrà presentare istanza al Comune fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, TUE e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del TUE. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Da ricordare che sull’istanza di accertamento di conformità vige il “silenzio rifiuto” e, quindi, se non si ha risposta entro 60 giorni, la richiesta si intende rifiutata.
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