Abuso edilizio: cosa serve per evitare la demolizione?
Senza nuovi condoni in vista l’attuale normativa edilizia consente di evitare la sanzione demolitoria per gli abusi edilizi solo in alcuni casi
La fiscalizzazione dell’abuso
Ultimo aspetto da considerare è che, mentre la sanzione demolitoria è l’unica possibilità per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, negli altri casi a valle dell’ordinanza di demolizione è possibile attivare la “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” o “sanzione alternativa alla demolizione”.
Questa sanzione alternativa è normata da 3 articoli del TUE con effetti differenti:
- l'art. 33, comma 2, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- l'art. 34, comma 2, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- l’art. 38, commi 1 e 2, relativo agli interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Nei primi due casi, al pagamento della sanzione alternativa non corrisponde la sanatoria dell’abuso che resta tale ma solo “tollerato” (con tutte le conseguenze del caso).
Nel terzo caso (interventi eseguiti in base a permesso annullato) l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
Sulla sanzione alternativa alla demolizione si è recentemente espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 8 marzo 2024, n. 3 che ha chiarito due aspetti:
- con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;
- ai fini della sanzione alternativa ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
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