Abuso edilizio o no? il Consiglio di Stato sull’onere di datazione delle opere

Consiglio di Stato: “…la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso trasferisce – solo quella – l'onere della prova contraria in capo all’amministrazione”

di Redazione tecnica - 19/03/2025

Come si prova la data di realizzazione di un immobile? Quali sono gli elementi probatori che il privato deve presentare per dimostrare che un edificio è stato costruito prima dell’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio? E cosa accade se la pubblica amministrazione non analizza adeguatamente la documentazione fornita?

Abuso edilizio e datazione delle opere: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Domande cruciali, che tornano al centro dell’attenzione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1924 del 7 marzo 2025, che affronta un tema spesso dibattuto: l’onere della prova in materia di stato legittimo degli immobili e la correttezza dell’istruttoria condotta dai Comuni prima di emettere un’ordinanza di demolizione.

Tema che va analizzato prendendo come riferimento l’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), recentemente modificato dal Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024 e sul quale è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le ormai note “Linee di indirizzo e criteri interpretativi”.

In particolare, il citato comma 1-bis stabilisce due diverse modalità per determinare lo stato legittimo a seconda che si tratti di immobili:

  • costruiti dopo l’introduzione dell’obbligo del titolo edilizio;
  • realizzati prima dell’obbligo di titolo edilizio.

In quest’ultimo caso, la legittimità deve essere desunta dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti quali aerofotogrammetrie, estratti cartografici, documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Su questo tema la giurisprudenza è ormai pacifica e ha fornito un principio consolidato: l’onere della prova spetta al privato. È l’interessato che deve dimostrare la data di realizzazione dell’immobile e la sua consistenza originaria, fornendo atti e documenti inconfutabili. Tuttavia, il principio della "vicinanza della prova" consente un’attenuazione dell’onere probatorio in determinate circostanze.

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