Abuso edilizio totale, parziale e variazione essenziale: quando scatta la demolizione?
Il TAR Lazio chiarisce che la diversa localizzazione dell’immobile rispetto al progetto approvato in area vincolata rientra tra le variazioni essenziali sanzionabili mediante ordine di demolizione
Il coinvolgimento del privato
Il primo punto affrontato dalla sentenza riguarda il diritto del privato a partecipare al procedimento sanzionatorio. Esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui quando l’abuso edilizio presenta elementi dubbi o complessi, l’amministrazione deve garantire un contraddittorio con l’interessato prima di adottare l’ordinanza di demolizione.
Sul tema, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo chiaro (o quasi):
- TAR Campania, sentenza 7 gennaio 2025, n. 68, per cui quando un abuso edilizio viene accertato, l’amministrazione ha il dovere di adottare l’ordine di demolizione senza necessità di avvisare preventivamente il privato;
- TAR Lazio, sentenza 21 febbraio 2025, n. 3934, secondo la quale nei casi in cui l’abuso edilizio sia di modesta entità, l’amministrazione deve garantire un minimo di interlocuzione con il privato, consentendogli di rappresentare eventuali ragioni di difesa o regolarizzazione.
Nel caso di specie, il TAR Lazio ha rigettato la censura, rilevando che:
- la dislocazione dell’edificio era un fatto oggettivo e non contestato nel ricorso;
- trattandosi di immobile in area vincolata, l’intervento era soggetto alla sanzione demolitoria, senza margini di discrezionalità per l’amministrazione;
- l’ordinanza era un atto vincolato, dunque non soggetto alle garanzie procedimentali previste dalla Legge n. 241/1990.
Di conseguenza, non è possibile contestare l’ordinanza di demolizione per mancata comunicazione di avvio del procedimento, né invocare un legittimo affidamento del privato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 marzo 2025, n. 5211IL NOTIZIOMETRO