Abuso edilizio totale, parziale e variazione essenziale: quando scatta la demolizione?
Il TAR Lazio chiarisce che la diversa localizzazione dell’immobile rispetto al progetto approvato in area vincolata rientra tra le variazioni essenziali sanzionabili mediante ordine di demolizione
Tolleranze costruttive e Salva Casa: una soluzione possibile?
Per ultimo, il ricorrente ha tentato di difendersi invocando le nuove tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del TUE, recentemente modificate dal “Salva Casa”, relativamente alle difformità diverse dalla traslazione del fabbricato rispetto all’originaria area di sedime
Il TAR Lazio ha respinto questa argomentazione ricordando che le rilevate difformità minori, nell’impianto complessivo del provvedimento impugnato, sono “assorbite” dalla traslazione del fabbricato, che giustifica, nella prospettiva del Comune, la sanzione demolitoria e, quindi, “supera” gli altri interventi.
Sul punto, vale la pena richiamare la già citata sentenza del TAR Campania 7 gennaio 2025, n. 68, che ha ribadito un principio fondamentale: gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro complesso e non in modo frammentario. In altre parole, anche se un singolo intervento potrebbe sembrare di scarsa rilevanza, la somma delle opere realizzate può determinare una trasformazione sostanziale dell’immobile, rendendo necessario il permesso di costruire. Questo approccio impedisce di "spacchettare" gli interventi per eludere la normativa urbanistica e rafforza il principio secondo cui la valutazione dell’abuso non può prescindere da una visione d’insieme dell’opera realizzata.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 marzo 2025, n. 5211IL NOTIZIOMETRO