Abuso edilizio totale, parziale e variazione essenziale: quando scatta la demolizione?

Il TAR Lazio chiarisce che la diversa localizzazione dell’immobile rispetto al progetto approvato in area vincolata rientra tra le variazioni essenziali sanzionabili mediante ordine di demolizione

di Gianluca Oreto - 17/03/2025

Conclusioni

Dalla lettura della sentenza non risulta chiarissimo se il TAR alla fine abbia configurato la difformità come variazione essenziale o abuso totale (differenza enorme in termini di possibilità sananti).

Gli aspetti pacifici sono:

  • l’apporto del privato nel procedimento sanzionatorio è indispensabile nei casi dubbi (sarebbe interessante capire quando il caso può essere considerato tale e quale può essere la discrezionalità della P.A. in tal senso);
  • in caso di abusi totali non è possibile applicare alcuna sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) ma è sempre possibile ricorrere, se ne sussistono le condizioni, alla sanatoria ordinaria (art. 36, TUE);
  • le variazioni essenziali, anche se minime, se realizzate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate “totale difformità dal permesso”.

Una sentenza che pone una questione interessante: quanti casi simili esistono in Italia? Quante abitazioni realizzate da decenni potrebbero finire nel mirino delle amministrazioni a seguito di un esposto?

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