Abuso parziale o totale? Interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra abuso totale e parziale, e quando la sanzione demolitoria è l’unica possibilità prevista dal Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 25/03/2025

L’intervento contestato

Nel caso in esame, la proprietaria di un fondo agricolo aveva realizzato un’opera con caratteristiche profondamente diverse rispetto a quanto assentito con concessione edilizia: un piano interrato che, nei fatti, risulta parzialmente fuori terra, tamponato con porte e finestre, e destinato a funzioni di deposito per automezzi e materiali. Un uso, dunque, non solo diverso, ma anche urbanisticamente rilevante rispetto all’originaria destinazione agricola.

L’interessata ha tentato di difendersi richiamando il titolo edilizio originario e sostenendo che le difformità fossero parziali e sanabili o comunque soggette a sanzione pecuniaria, ma i giudici di primo grado hanno ricondotto l’intervento alla fattispecie di totale difformità di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Rientrando tra gli interventi in totale difformità, l’abuso, dunque, avrebbe potuto essere sanato ai sensi dell’art. 36 del TUE (ricorrendo il requisito della doppia conformità) oppure demolito.

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