Abuso parziale o totale? Interviene il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra abuso totale e parziale, e quando la sanzione demolitoria è l’unica possibilità prevista dal Testo Unico Edilizia
L’intervento contestato
Nel caso in esame, la proprietaria di un fondo agricolo aveva realizzato un’opera con caratteristiche profondamente diverse rispetto a quanto assentito con concessione edilizia: un piano interrato che, nei fatti, risulta parzialmente fuori terra, tamponato con porte e finestre, e destinato a funzioni di deposito per automezzi e materiali. Un uso, dunque, non solo diverso, ma anche urbanisticamente rilevante rispetto all’originaria destinazione agricola.
L’interessata ha tentato di difendersi richiamando il titolo edilizio originario e sostenendo che le difformità fossero parziali e sanabili o comunque soggette a sanzione pecuniaria, ma i giudici di primo grado hanno ricondotto l’intervento alla fattispecie di totale difformità di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Rientrando tra gli interventi in totale difformità, l’abuso, dunque, avrebbe potuto essere sanato ai sensi dell’art. 36 del TUE (ricorrendo il requisito della doppia conformità) oppure demolito.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 marzo 2025, n. 2424IL NOTIZIOMETRO