Abuso parziale o totale? Interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra abuso totale e parziale, e quando la sanzione demolitoria è l’unica possibilità prevista dal Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 25/03/2025

La qualificazione dell’abuso

Il punto centrale della sentenza risiede proprio nella qualificazione tecnica e giuridica dell’intervento abusivo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non è sufficiente l’esistenza di un titolo edilizio per sottrarsi alla qualificazione di totale difformità. Se ciò che è stato costruito rappresenta un organismo edilizio sostanzialmente diverso da quello assentito, per sagoma, tipologia costruttiva e destinazione funzionale, non può trattarsi di “abuso parziale”.

Nel caso concreto, i giudici sottolineano che:

  • il piano interrato “autorizzato” è stato realizzato con due lati fuori terra, tamponature in muratura, porte e finestre, e una suddivisione interna funzionale (wc, spogliatoio);
  • ciò ha determinato una modifica sostanziale dell’edificio, rendendolo funzionalmente e strutturalmente diverso rispetto al progetto assentito;
  • di conseguenza, l’opera deve essere qualificata come in totale difformità.
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