Abuso parziale o totale? Interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato chiarisce le differenze tra abuso totale e parziale, e quando la sanzione demolitoria è l’unica possibilità prevista dal Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 25/03/2025

Sanatoria e mutamento della destinazione d’uso

Un altro aspetto rilevante è il rigetto del tentativo di spostare il dibattito sul piano della possibile sanabilità dell’intervento. Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio ormai consolidato: l’adozione dell’ingiunzione a demolire non è subordinata alla preventiva verifica della sanabilità ai sensi dell’art. 36 del TUE. La presenza di un parere comunale favorevole alla sanatoria (rilasciato nel 2015) non scalfisce la legittimità dell’ordinanza repressiva del 2019.

I giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, precisato che anche le opere in parziale difformità (art. 34 TUE) sono soggette a demolizione, salvo che questa non pregiudichi la parte conforme – circostanza da valutare solo in fase esecutiva, e non nella legittimità dell’ordine di demolizione.

Infine, merita attenzione la questione del mutamento di destinazione d’uso: da “annesso agricolo” a “rimessa industriale”. L’appellante ha tentato di minimizzare l’intervento, definendolo un uso “di fatto”. Ma la legge regionale impone il permesso di costruire anche per mutamenti funzionali tra categorie urbanisticamente rilevanti, anche se senza opere. E nel caso specifico, il mutamento era accompagnato da opere strutturali, consolidando così l’illegittimità urbanistica dell’intervento.

Sul tema del cambio della destinazione d’uso, è opportuno ricordare le recenti modifiche apportate all’art. 23-ter del TUE dal Salva Casa. Modifiche a seguito delle quali:

  • se il cambio avviene senza opere: si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • se il cambio avviene con opere: si presenta il titolo richiesto per la realizzazione delle opere stesse con la particolarità che:
    • se l’intervento è soggetto a CILA, si presenta comunque la SCIA.
    • se l’intervento è soggetto a SCIA, SCIA alternativa al PdC o Permesso di Costruire, il titolo edilizio necessario segue quello delle opere previste.
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