Accertamento di compatibilità paesaggistica: necessaria la conferenza di servizi

La conferma dalla Regione Emilia Romagna: anche per il solo parere di compatibilità è necessaria la conferenza in forma semplificata

di Redazione tecnica - 16/12/2024

La conferenza di servizi decisoria è, in Emilia Romagna, la modalità procedimentale obbligatoria per l’acquisizione anche di un solo atto di assenso di competenza di altra Amministrazione, incluso quindi il solo parere della Soprintendenza necessario per definire un’istanza di autorizzazione paesaggistica (sia ordinaria, che semplificata) o di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 o del nuovo art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), introdotto dal Salva Casa (D.L. n. 69/2024, conv. con modificazioni dalla L. n. 105/2024).

Accertamento di compatibilità paesaggistica: il parere va acquisito tramite Conferenza di servizi

A ribadirlo è la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna in relazione al parere richiesto sull’obbligo di indire una conferenza di servizi in presenza di una domanda per il rilascio di un permesso di costruire per la presentazione di altro titolo abilitativo edilizio (SCIA o CILA), con annessa l’istanza per acquisire la sola autorizzazione paesaggistica, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi.

In particolare è stato richiamato l’art. 4, comma 5, della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013, il quale ha previsto che: “In ogni caso in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza di servizi semplificata, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]”.

La conferenza va svolta in forma semplificata e in modalità asincrona, prevedendo che in scadenza dei termini previsti per le determinazioni delle varie Amministrazioni si considera acquisito il c.d. assenso implicito o silenzio-assenso “incondizionato” delle stesse, “consumandosi” così il potere di pronuncia sull’oggetto.

 

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