Accertamento di compatibilità paesaggistica: necessaria la conferenza di servizi

La conferma dalla Regione Emilia Romagna: anche per il solo parere di compatibilità è necessaria la conferenza in forma semplificata

di Redazione tecnica - 16/12/2024

Parere di compatibilità paesaggistica: entro quando va espresso?

Il parere, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. c), della L. n. 241/1990, va espresso entro 90 giorni dall’indizione della conferenza, fatti salvi i diversi termini (più ampi o più brevi) stabiliti da norme settoriali che dettino una specifica disciplina della conferenza di servizi da applicarsi ai procedimenti di propria competenza.

Ne deriva che l’invio delle determinazioni da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi paesaggistici coinvolte nella conferenza di servizi per il rilascio di un titolo edilizio deve “ordinariamente” avvenire nel rispetto dei seguenti termini perentori:

  • 90 giorni per l’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del medesimo testo normativo e per la sanatoria paesaggistica ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001
  • 45 giorni per la procedura semplificata prevista per gli interventi classificabili di “lieve entità” ai sensi del d.P.R. n. 31/2017, posto che, relativamente agli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, l’art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 31/2017 stabilisce per le Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica il dimezzamento dei termini previsti dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990.

Nel rispetto dei suddetti termini perentori dunque:

  • l’Amministrazione competente in materia di paesaggio deve assumere la propria determinazione sull’oggetto del procedimento, previo parere della CQAP, ove previsto e comunicarla all’Amministrazione procedente che cura lo svolgimento della CdS semplificata (in questo caso lo S.U.E.);
  • lo stesso vale per la Soprintendenza territorialmente competente, anch’essa chiamata ad esprimersi direttamente sull’istanza di autorizzazione e non su una formale proposta di provvedimento comunale come avviene nel procedimento ordinario. Non solo, dunque, la tempistica, ma anche il procedimento proprio della conferenza di servizi prevale sulle modalità di esercizio della funzione autorizzatoria disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (agli artt. 146 e 167) e dal T.U.E. (all’art. 36-bis, comma 4).

In altre parole, conclude la Direzione, le sequenze procedimentali ordinarie sono disapplicate, in favore di quelle stabilite dalla conferenza di cui agli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. n. 241/1990, che, in modalità asincrona, si svolge mediante la comunicazione in via telematica delle determinazioni sull’oggetto della conferenza rese da ciascuna Amministrazione coinvolta, affinché possano essere poste a fondamento della determinazione conclusiva dell’Amministrazione procedente.

 

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