Accertamento di conformità e sanatoria: il Consiglio di Stato ribadisce il perimetro normativo
Il Consiglio di Stato entra nel merito dell’accertamento di conformità, del requisito della doppia conformità e dell’impossibilità di sanatorie condizionate
Il requisito della doppia conformità
Altro tema fondamentale della sentenza riguarda la corretta interpretazione della doppia conformità, requisito essenziale per ottenere una sanatoria edilizia ordinaria (art. 36, TUE).
L’appellante sosteneva che il manufatto per cui aveva richiesto la sanatoria avrebbe potuto essere ritenuto conforme qualora fosse stato attivato un procedimento urbanistico di variante semplificata ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. Il Consiglio di Stato ha respinto anche questa argomentazione, chiarendo che:
- la doppia conformità deve sussistere al momento della realizzazione dell’opera e della presentazione dell’istanza di sanatoria. Non è sufficiente che l’intervento sia teoricamente assentibile se venissero attuate modifiche regolatorie successive;
- l’accertamento di conformità ha una valenza statica e ricognitiva: la sua verifica deve limitarsi alla conformità dell’opera rispetto agli strumenti urbanistici vigenti nelle due fasi considerate. Non può essere subordinata all’attivazione di varianti urbanistiche o all’esito di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.
I giudici hanno quindi ribadito che l’ipotetica ammissibilità di un intervento, ove realizzato ex novo, non equivale alla conformità dell’opera realizzata abusivamente. Qualsiasi soluzione che implichi un adeguamento successivo dell’assetto urbanistico non è compatibile con l’accertamento di conformità e rientra, piuttosto, nella logica del condono edilizio, che il legislatore ha volutamente distinto dalla sanatoria.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1648IL NOTIZIOMETRO